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Procedimenti per le attività produttive

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Il SUAP

I Procedimenti
Procedimento Unico Ordinario
 

Il procedimento unico ordinario è disciplinato dall'articolo 7 del DPR 160/2010.

E' relativo a tutte le attività non soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero, le attività regolamentate di cui all'art.20 della legge 241/1990. Entra in vigore dal 30 settembre 2011: da questa data oltre al procedimento automatizzato o con SCIA, si attua per il SUAP il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che le analizza accuratamente ed entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni (decorso il termine per il quale l'istanza si intende correttamente presentata), e questo costituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi della Legge n°241/90, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.



Normative di riferimento
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