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Procedimenti per le attività produttive

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I Procedimenti
Cosa sono i procedimenti autorizzatori
 

Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti legati da un vincolo di pregiudizialità e consequenzialità finalizzati all'adozione di un provvedimento unico, in cui ogni atto è presupposto dell'atto successivo e quello successivo è lo svolgimento coerente dell'atto precedente.

I principi del procedimento autorizzatorio sono contenuti nel D.Leg. 112/98, essi sono:

1. il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione di attività produttive è unico;

2. il responsabile del procedimento deve essere unico e individuato;

3. il procedimento deve essere trasparente e aperto alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

4. il procedimento deve dare garanzia di certezza dei tempi della sua conclusione;

5. la facoltà di ricorso all'autocertificazione;

6. il formarsi del silenzio-assenso, nel caso di ricorso all'autocertificazione e di inutile decorso del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso;

7. ricorso eventuale alla Conferenza di Servizi, ove non venga attivata la procedura di autocertificazione;


L'ambito di operatività del "procedimento unico per le attività produttive" regolato prima dal DPR 447/98, modificato dal DPR. 440/00, ed ora dal DPR 160/2010 riguarda tutte le procedure relative agli insediamenti produttivi, industriali, commerciali, agricoli, artigianali e di servizi e cioè:

a) l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi

b) la realizzazione, ossia costruzione di un nuovo insediamento produttivo con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Si intendono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento;

c) la localizzazione , ossia individuazione dell'impianto all'interno delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di beni e servizi;

d) la riconversione, ossia il mutamento del comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell'impianto esistente. La riconversione presuppone la preesistenza di un'attività non cumulabile con la cessazione o la riattivazione;

e) l'ampliamento, ossia l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto sino al limite massimo del raddoppio dell'esistente superficie coperta e/o volume. Oltre tale limite l'intervento è configurabile come una nuova realizzazione.

f) la ristrutturazione, ossia le modifiche dell'impianto che mantiene la medesima destinazione produttiva;

g) la cessazione/riattivazione, ove la cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente ed ora dimessa.

h) l'esecuzione di opere interne, ossia le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali operi configurino una ristrutturazione.


Normative di riferimento
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