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Modifica del settore merceologico a parità di superficie Esercizio di vicinato – Segnalazione Certifica Inizio Attività

Categoria: Attività commerciali in sede fissa
Cos' e': Si definiscono di vicinato gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 ab., e fino a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore.
Nei negozi di vicinato è consentito vendere prodotti alimentari o non alimentari.
Per alcune tipologie merceologiche è ammessa anche la vendita congiunta al minuto ed all’ingrosso.
Per la modifica del settore merceologico a parità di superficie  di un esercizio occorre  presentare una Segnalazione certificata, c.d. S.C.I.A., con efficacia immediata
Cos' e' utile sapere: La documentazione da presentare

1. modulo S.C.I.A., debitamente firmato, completo in ogni parte compresi gli allegati richiesti .Gli addetti dello Sportello Unico sono autorizzati a non accettare S.C.I.A. che non siano complete di quanto richiesto a corredo
2. copia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato la S.C.I.A. o per i quali viene richiesta la compilazione di quadri di autocertificazione;
3. copia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea

Nel caso di vendita di prodotti alimentari, è richiesta anche Denuncia di Inizio Attività (DIA) sanitaria da presentare prima dell’inizio dell’attività.
Requisiti: L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
L'attività commerciale relativa al settore merceologico non alimentare è consentita a tutti coloro che non siano incorsi in alcuna delle ipotesi previste dall'art.5/2, D.Lgs.114/98.
Come fare: L’imprenditore trasmette al SUAP, la Segnalazione di Inizio Attività, debitamente compilata ed i relativi allegati. Con la ricezione della ricevuta di consegna l’imprenditore può avviare immediatamente l’attività e lo Sportello avrà 60 giorni di tempo per effettuare i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato e consegnato

Modalità di richiesta
La S.C.I.A. deve essere predisposta sull'apposito modello scaricabile in allegato e inviata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP. Il richiedente deve firmare digitalmente il modello ed i relativi allegati e trasmetterli tramite una casella di posta elettronica certificata. L’invio di Segnalazioni non complete della firma o della  copia del documento comporterà l’irricevibilità da parte del Comune.


In quanto tempo: L’attività può essere avviata subito dopo aver ricevuto l’attestazione di consegna della SCIA e dei relativi allegati
Quanto costa: Eventuale contribuzione prevista nel regolamento delle entrate


Normative di riferimento
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