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Normative » Scheda normativa |
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âNuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiereâ
Tipologia: |
Regolamento della Regione |
Testo: |
pubblicato sul BURL n. 73 del 10/09/2015, recante importanti innovazioni per il mercato dell’offerta turistica extralberghiera e modificazioni di carattere amministrativo in attuazione della l.r. 8/2013. I punti salienti del nuovo Regolamento possono così sintetizzarsi: - L’elenco delle tipologie delle strutture extralberghiere (art. 1 comma 3): a. Guest house o Affittacamere (gestione in forma imprenditoriale);b. Ostelli per la gioventù (gestione in forma non imprenditoriale);c. Hostel o Ostelli (gestione in forma imprenditoriale);d. Case e appartamenti per vacanze (gestione in forma imprenditoriale e non);e. Case per ferie;f. Bed & Breakfast (gestione in forma imprenditoriale e non);g. Country house o Residenze di campagna (gestione in forma imprenditoriale);h. Rifugi montani;i. Rifugi escursionistici. - La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) come procedimento unico per l’avvio dell’attività prevedendo l’autocertificazione della classificazione delle strutture ricettive all’interno dell’iter amministrativo; - I soggetti titolari di strutture diverse da quelle elencate all’art. 1 comma 3 del Regolamento, che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici o che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali di commercializzazione on-line devono trasmettere idonea comunicazione dell’ospitalità offerta al Comune e Agenzia del Turismo utilizzando apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso; - Si prevedono dei periodi di inattività per le strutture gestite in forma non imprenditoriale (almeno 100 gg. per le CAV e 90 gg per i B&B) con la possibilità per i Comuni di stabilire specifici periodi di chiusura durante l’anno solare; - Il rispetto di tutti i requisiti strutturali, tipologici e gestionali previsti dal Regolamento e dalle tabelle allegate è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la realizzazione di interventi di ristrutturazione di quelle esistenti subordinati al permesso a costruire ai sensi dell’art.10 del comma 1 lett. c del DPR 380/2001); - Le strutture ricettive, già esistenti e regolarmente operanti ai sensi del previgente Regolamento n. 16/2008, che non rispettino i soli requisiti strutturali, quali il dimensionamento minimo di camere e locali comuni e/o la dotazione di servizi igienici, previsti dal nuovo Regolamento e dalle tabelle allegate, possono continuare l’attività senza provvedere all’adeguamento ai suddetti requisiti strutturali; - Le strutture ricettive, già esistenti e regolarmente operanti ai sensi del previgente Regolamento n.16/2008, che non rispettino le caratteristiche delle tipologie ricettive o le categorie di classificazione o le modalità di gestione previste dal nuovo Regolamento, ai fini della prosecuzione dell’attività, provvedono con apposita SCIA all’adeguamento della tipologia e/o della classificazione e alla eventuale modifica delle modalità di gestione (ad es. da “non imprenditoriale” a “imprenditoriale) entro il 31 Dicembre 2015; - Per le strutture già inserite in immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza del Ministero dei BB.CC. perché di interesse storico o monumentale o soggetti ad altre forme di tutela ambientale e architettonica è consentito derogare al rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento. » Scarica il testo della normativa in formato TXT |
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