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Apertura Attività di Casa per ferie - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Categoria: Attività ricettive extralberghiere
Cos' e': Le Case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Cos' e' utile sapere: Normative di riferimento: Normativa nazionale
  • D.P.C.M. del 13 settembre 2002, Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
  • L. 20 marzo 2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo.
  • DM. Interno del 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
  • D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
  • D. L. n. 112 del 25 giugno 2008.

Normativa regionale
  • Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 , Disciplina delle Strutture Ricettive Extra Alberghiere. 
Requisiti: Le Case per ferie devono possedere tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:
  • locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;  
  • superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera, di almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per ciascun bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio ed un wc con cassetta;
  • per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati; 
  • dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour; 
  • una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 16 metri quadrati, ove tale servizio sia fornito; 
  • fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
  • servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24; 
  • pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e dei locali ad uso comune; 
  • cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio del cliente;  
  • presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore per ogni appartamento;  
  • punto telefonico ad uso comune sole per chiamate d'emergenza. 
Come fare: La SCIA va trasmessa telematicamente  presentata al SUAP del comune. Con la ricezione della ricevuta di consegna l’imprenditore può avviare immediatamente l’attività e l’ufficio avrà 60 giorni di tempo per effettuare i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato e consegnato. Il cittadino, quindi, dovrà  presentare il modulo compilato di SCIA (ogni attività presenterà una modulistica specifica) con:                                                                                                                 
  • denominazione e l'ubicazione della struttura;
  • le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
  • l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
  • la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.
Al modulo di segnalazione certificata di inizio attività  vanno allegati i seguenti documenti:
  • copia del proprio documento di riconoscimento;
  • la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti l'assenza delle cause ostative (Disposizioni contro la mafia)  nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
  • l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
  • l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
  • la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza; 
  • la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
  •  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
  • pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia delle richiesta delle medesime certificazioni; 
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
  • le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
  • regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
  • documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
 In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti SCIA, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.  Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi
In quanto tempo: L’attività può essere avviata subito dopo aver ricevuto l’attestazione di consegna della SCIA e dei relativi allegati.
Quanto costa: Eventuale contribuzione prevista nel regolamento delle entrate. ATTENZIONE! Chiunque fa funzionare la struttura sprovvisto della SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa. La sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata.

 
 
Ente Autorizzatore del procedimento

» Comune di Carpineto Romano - SUAP

 
 
Modulistica associata

» Modello SCIA Attività diCasa per ferie (application/msword - 63 Kb)


Normative di riferimento
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