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Cessazione Esercizio di vicinato – Segnalazione Certifica Inizio Attività (SCIA)
Categoria: |
Attività commerciali in sede fissa |
Cos' e': |
Si definiscono di vicinato gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 ab., e fino a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore. Nei negozi di vicinato è consentito vendere prodotti alimentari o non alimentari. Per alcune tipologie merceologiche è ammessa anche la vendita congiunta al minuto ed all’ingrosso. Per la modifica del settore merceologico a parità di superficie di un esercizio occorre presentare una Segnalazione certificata, c.d. S.C.I.A., con efficacia immediata |
Cos' e' utile sapere: |
La documentazione da presentare
1. modulo S.C.I.A. (COM1), debitamente firmato, completo in ogni parte compresi gli allegati richiesti .Gli addetti dello Sportello Unico sono autorizzati a non accettare S.C.I.A. che non siano complete di quanto richiesto a corredo 2. copia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato la S.C.I.A. o per i quali viene richiesta la compilazione di quadri di autocertificazione; 3. copia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea
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Come fare: |
L’imprenditore trasmette al SUAP, la Segnalazione di Inizio Attività, debitamente compilata ed i relativi allegati.
Modalità di richiesta La S.C.I.A. deve essere predisposta sull'apposito modello scaricabile in allegato e inviata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP. In questo caso il richiedente deve firmare digitalmente il modello ed i relativi allegati e trasmetterli tramite una casella di posta elettronica certificata. L’invio di Segnalazioni non complete della firma o della copia del documento comporterà l’irricevibilità da parte del Comune.
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Quanto costa: |
Eventuale contribuzione prevista nel regolamento delle entrate |
Modulistica associata
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