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Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Tipologia: Decreto Ministeriale
Data: 10/11/2011
Testo: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GU n. 267 del 16-11-2011 )
DECRETO 10 novembre 2011
Misure per  l'attuazione  dello  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. (11A14851) 
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
            IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
 
  Visto l'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno  2008,  n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto l'art. 38 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642 concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
  Visto l'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68 concernente  «Regolamento  recante  disposizioni
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160 recante «Regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive ai
sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in  data
27 ottobre 2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Modulistica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12,  comma  4  e  in  attesa  della  completa
attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  7
settembre 2010, n. 160 (di  seguito  «decreto»),  in  mancanza  della
modulistica  predisposta  dallo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte
nel procedimento, il  soggetto  interessato  utilizza  gli  strumenti
messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per  il
territorio di competenza regionale, previa validazione  adottata  con
provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentite  le
amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di  rispettiva
competenza. 
  2. In caso di mancanza delle condizioni  di  cui  al  comma  1,  il
soggetto  interessato  puo'  comunque  presentare  l'istanza   o   la
segnalazione con le modalita' di cui  all'art.  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Sistema dei pagamenti 
 
  1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i  Comuni  e  gli  enti
coinvolti nei singoli procedimenti  rendono  disponibili  sui  propri
siti internet e sul  sito  del  SUAP  tramite  appositi  collegamenti
informatici  l'elenco  dei  pagamenti  da  effettuarsi  per   ciascun
procedimento, le causali, le modalita' di calcolo degli importi e gli
estremi dei propri conti correnti bancari e postali. 
  2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento
telematico che consentono all'interessato  la  liquidazione  diretta,
verso  le  singole   autorita'   competenti,   degli   oneri   dovuti
contemporaneamente  all'invio  della  segnalazione   o   dell'istanza
inviata in modalita'  telematica.  In  tal  caso,  le  operazioni  di
trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal  sistema
di pagamento telematico. 
  3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di  cui
ai commi 1 e 2, le ricevute  degli  avvenuti  pagamenti  per  ciascun
procedimento sono allegate in  modalita'  informatica  all'istanza  o
alla segnalazione. 
 
        
      
                               Art. 3 
 
 
                          Imposta di bollo 
 
  1. L'imposta di bollo si calcola  con  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642
avendo come  riferimento  la  copia  cartacea  della  modulistica  da
inviare  e  come  pubblicata  sul  sito  del  SUAP  e   sul   portale
www.impresainungiorno.gov.it,   nonche'   la   copia   cartacea   del
provvedimento rilasciato dal SUAP. 
  2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art.  15
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,
dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta  di  bollo
in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire  nella
domanda i numeri identificativi delle  marche  da  bollo  utilizzate,
nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali. 
 
        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Potere di rappresentanza 
 
  1. Le imprese che intendono avvalersi  di  soggetti  terzi,  per  i
procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono  ricorrere  al
potere  di  rappresentanza  di  cui  all'art.  38  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
        
      
                               Art. 5 
 
 
           Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta 
 
  1. In attesa dell'adozione, da parte del  SUAP,  di  strumenti  che
consentano la verifica in  modalita'  informatica  della  completezza
formale della segnalazione o dell'istanza e  dei  relativi  allegati,
nonche' di una ricevuta rilasciata  automaticamente  ai  sensi  delle
regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta
elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della
segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,  oppure  la
ricevuta    emessa    in    modalita'    automatica    dal    portale
www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser,
previa identificazione  informatica  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attivita'  o
l'intervento possono essere  iniziati  dalla  data  di  presentazione
della segnalazione certificata di inizio attivita' con  le  modalita'
di cui al comma 1. Dalla data di emissione della  ricevuta  ai  sensi
del comma 1 decorrono altresi' i termini di cui all'art. 19, commi  3
e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la  ricevuta
della comunicazione unica,  che  attesta  l'avvenuta  consegna  della
segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di  quelli  previsti  dai
commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. Le modalita' di rilascio della ricevuta di cui  al  comma  1  si
applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8
e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto  dall'art.  8,
comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta  consegna
dell'istanza al SUAP decorrono altresi' i termini per la  conclusione
dei procedimenti di cui al presente  comma,  nonche'  quelli  di  cui
all'art. 5, comma 7 del decreto. 
 
        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Attivita' svolte in delega 
 
  1.  Nei  casi  di  delega  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  11  del
decreto,  le  attivita'  svolte  dalle  stesse  e  dai  Comuni   sono
individuate dallo schema  di  documento  previsto  dalla  Convenzione
quadro  di  cui  al  richiamato  articolo  e  pubblicato   sul   sito
www.impresainungiorno.gov.it. 
 
        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Attivita' del commissario ad acta 
 
  1. Al fine di superare eventuali  difficolta'  che  impediscono  la
completa operativita' del SUAP di cui all'art. 38,  comma  3-bis  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto del 2008, n. 133, provvede un commissarioad acta
nominato ai sensi del medesimo articolo. 
  2. Nelle more della nomina del commissario di  cui  al  comma  1  e
dell'adozione  da  parte  dello  stesso  degli  atti   necessari   ad
assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonche'  nel
caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di
competenza   di   una   infrastruttura   di   base    che    consenta
l'implementazione di  un  adeguato  sistema  di  telecomunicazioni  e
fonia, l'interessato puo' presentare l'istanza o la segnalazione  con
le modalita' di cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
        
      
                               Art. 8 
 
 
       Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi 
 
  1.  Nel  caso  di  mancato  funzionamento  degli  strumenti  o  dei
dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai  SUAP,
necessari  alla  predisposizione  e   all'inoltro   al   SUAP   delle
segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per
un periodo superiore alle tre ore  consecutive  durante  l'orario  di
apertura  degli  uffici  competenti,  l'utente   e'   autorizzato   a
utilizzare le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal
venir meno della causa che ha  generato  l'impedimento,  l'utente  e'
tenuto a provvedere all'invio telematico della copia  informatica  di
ogni documento analogico gia' trasmesso, comunicando gli estremi  del
protocollo gia'  assegnato  o,  in  mancanza,  gli  estremi  di  tale
trasmissione. In tal caso,  l'utente  e'  esentato  dal  ripetere  il
versamento di imposte e diritti o di ogni altra  somma  gia'  a  tale
titolo corrisposta. 
  3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati  per  la
cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico,  l'utente
puo'   presentare   l'allegato   specifico   al    SUAP    competente
successivamente alla presentazione telematica  della  segnalazione  o
dell'istanza,   utilizzando   un   supporto   informatico,    firmato
digitalmente. In ogni caso, la presentazione e' accompagnata  da  una
dichiarazione che illustra il motivo del  mancato  invio  telematico,
utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito  alla
segnalazione o all'istanza dal sistema informatico.  Il  procedimento
e' avviato solo quando tutta la documentazione e' stata consegnata al
SUAP. 
  4. Sul  portale  www.impresainungiorno.gov.it  sono  pubblicate  le
specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2011 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Romani          
 
          Il Ministro 
per la semplificazione normativa 
           Calderoli 
 
        
 
 
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